Pubblichiamo la nota M.pi prot. 325 del 3/3/2020 relativa al personale “lavoratore fragile” in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonchè dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.26 D.L.18/2020). E’ bene rammentare che tale tipologia di personale fino al 28 febbraio 2021 poteva svolgere la propria prestazione in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ovvero attività di formazione professionale anche da remoto.
La nota interviene per fornire chiarimenti a causa del mancato rinnovo della disposizione di cui sopra.
Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.
Per i docenti fragili che si sono avvalsi fino al 28/02 della possibilità di svolgere da remoto la propria attività e sostituiti dal supplente nominato con condice N19 “su lavoratore fragile”, dal 1° marzo si dovrà ricorrere alla malattia d’ufficio con conseguente proroga del supplente con la tipologia Assenza breve codice N01.
Per il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile – le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le OO.SS. in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000325.03-03-2021