GESTIONE SUPPLENZE: “UN PASTICCIACCIO BRUTTO”

GESTIONE SUPPLENZE: “UN PASTICCIACCIO BRUTTO”

Più volte è stata espressa dalla Cisl Scuola la necessità di fare chiarezza sulla corretta applicazione dell’art. 121 del dl 18/2020 in materia di gestione delle supplenze in questo periodo di emergenza e sospensione delle attività didattiche in presenza.  Ricordiamo che la Nota 392/2020 prevedeva la conferma dei contratti di supplenza in essere durante il periodo dell’emergenza sanitaria anche in caso di rientro del titolare al fine di potenziare la DAD, opportunità non resa in modo esplicito nel DL  e nelle relazioni tecnica ed illustrativa.
Il chiarimento è arrivato con la Nota 8615/2020 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, nota che ha fornito  informazioni in netto contrasto con la precedente nota 392/2020.
Riportiamo sinteticamente i contenuti della Nota 8615/2020:

  1. Le disposizioni operano dalla data di entrata in vigore del D.L. e non sono retroattive.
  2. Il limite di spesa non si riferisce agli incarichi di supplenza in sostituzione del personale docente assente, per i quali si opera secondo le ordinarie procedure.
  3. L’applicazione delle misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Nel mese di marzo il numero complessivo dei contratti stipulati e la relativa spesa sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio; pertanto non c’è stata una riduzione del personale a tempo determinato incaricato di supplenze brevi. Per tale mese, dunque, la finalità dell’art. 121 risulta pienamente conseguita dal sistema scolastico nazionale.
  5. Non ricorrono nel mese di aprile i presupposti per prevedere l’utilizzazione di risorse per compensare la flessione dell’occupazione del personale a tempo determinato.
  6. Le istituzioni scolastiche conferiranno al momento supplenze solo in caso di assenza del personale.
  7. Per confermare la tendenza rilevata nel mese di marzo relativamente all’andamento dell’occupazione del personale docente supplente, sarà effettuata un’ulteriore rilevazione in data 15 aprile sui contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati in sostituzione dei docenti assenti, disponendo, se sarà il caso, interventi volti a contenere gli effetti di una eventuale flessione occupazionale.

Rimangono aperte alcune rilevanti questioni:

  • i contratti già inseriti con codice n19 reso disponibile dall’Amministrazione, devono essere evidentemente retribuiti, considerando che la prestazione lavorativa è comunque avvenuta;
  • deve essere chiarito come devono operare le istituzioni scolastiche nel caso di supplenze conferite con il codice n19 la cui durata si estende oltre il 3 aprile;
  • alcuni contratti potrebbero essere stati stipulati ma non essere stati inseriti a sistema, considerando che la funzione è stata repentinamente bloccata già nella giornata di venerdì 3 aprile. Occorre pertanto riaprire le funzioni per poter inserire anche questi contratti.

La CISL Scuola ritiene che debbano essere garantiti sia il diritto alla retribuzione dei supplenti – che hanno comunque prestato servizio con contratto causale n19, anche qualora non sia stato ancora inserito a sistema – sia la posizione dei dirigenti scolastici che hanno conferito i contratti sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione.

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