Il CCNL 2016/2018 introduce sostanziali novità per il personale ATA in termini di permessi, in particolare riguardo gli artt. 31 e 32 sui quali sono pervenute numerose richieste di chiarimento.
ART 31 – permessi retribuiti per motivi personali o familiari (ex art. 15 CCNL 2007)
I tre giorni di permesso sono stati trasformati in 18 ore fruibili anche in modo cumulato per l’intera giornata; l’incidenza oraria della fruizione dell’intera giornata è pari a 6 ore e non all’orario di servizio. Quest’ultima condizione è valida anche per coloro che prestano servizio su 5 giorni. A tal proposito si riporta la nota Aran 6.8 che sottolinea come “al fine di assolvere il debito orario delle 36 ore, ciascuna giornata lavorativa va considerata “unica” a prescindere dal numero delle ore di lavoro previste per la stessa. Da ciò deriva anche che, in caso di assenza del dipendente (sia essa dovuta a malattia, ferie o altro), il concetto di unicità della giornata porta ad escludere la necessità del recupero delle ore pomeridiane non lavorate”.
Tali permesso sono parametrizzati in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Non possono essere richiesti per un tempo inferiore all’ora e non sono cumulabili con altra tipologia di permessi.
Costituendo un diritto soggettivo del lavoratore e della lavoratrice non sono soggetti a giudizio del datore di lavoro, ovvero non possono essere negati; possono essere giustificati con autocertificazione.
ART 32 – permessi e congedi previsti per particolari disposizioni di legge (ex art. 15 c.6-7 CCNL 2007)
I tre giorni di permesso riferiti alla Legge 104/92 art. 33 c.3, possono essere fruiti ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Il contratto prevede di norma la programmazione mensile delle assenze, ribadendo in caso di urgenza la possibilità di presentare la comunicazione dell’assenza entro le 24 ore precedenti.
Nello stesso articolo sono contemplati permessi per donatori di sangue e di midollo osseo, tre giorni di permesso ai sensi della L 53/2000art. 4 c. 1 per documentata infermità del coniuge, convivente purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica o parente entro il secondo grado. Il preavviso è di tre giorni salva documentata necessità di urgenza.
ART 33 – assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici
Sono introdotte dal CCNL 2018 ulteriore 18 ore di permesso per anno scolastico per visite, terapie o esami diagnostici fruibili anche su base giornaliera. In caso di part time sono proporzionati. Se fruiti in ore non sono cumulabili con altri permessi, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio in caso di assenza per malattia inferiore a 10 giorni. Se fruiti per l’intera giornata l’assenza viene computata al numero di ore che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere in quella giornata. L’assenza dovrà essere giustificata mediante attestazione di presenza redatta dal medico specialista o dalla struttura pubblica o privata in cui si è svolta la prestazione. Anche in questo caso il preavviso è di tre giorni salvo comprovata necessità.