In data 22 luglio 2019 è stata depositata in cancelleria l’ordinanza n. 19679/2019 delle SS.UU della Corte di Cassazione sul ricorso presentato avverso la sentenza n. 11/2017 emessa in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato.
Il Cds di Stato con la sentenza n. 11/2017 aveva confermato il rigetto espresso dal Tar del Lazio esprimendo che per coloro che “non avevano inteso conformare il titolo di studio alla normativa statale sopravvenuta, il possesso del solo diploma magistrale non consentiva l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento”. Contro la sentenza del Consiglio di Stato alcuni docenti in possesso del diploma avevano presentato ricorso in Cassazione denunciando in particolare l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione nella sfera riservata al legislatore per aver negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.
I giudici della Cassazione con questa pronuncia hanno chiarito che “il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul metodo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono gli ulteriori errori in iudicando, o anche in procedendo, i quali …investono l’accertamento della fondatezza o meno della domanda”.
Pertanto, con l’ordinanza di cui trattasi la Corte di Cassazione, come da noi espresso sin da subito (precisamente gennaio 2018 – prospetto possibili azioni legali e parere correlato, in cui evidenziammo che il ricorso in Cassazione è possibile solo per motivi giurisdizionali ), senza entrare nel merito di quanto espresso dall’adunanza plenaria e cioè della correttezza o meno delle conclusioni assunte dal Consiglio di Stato, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
A questo punto ne conesegue che resta valida la posizione espressa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ( il solo diploma non è titolo sufficiente per l’inserimento nelle gae).
Per quanto riguarda la situazione dei docenti ad oggi inseriti nelle Gae a seguito di pronuncia favorevole del Tar, vi precisionamo che nulla è cambiato e che tali docenti conservano il pieno diritto all’inserimento sino alla pronuncia di merito del giudicie amministrativo.
E’ importante infatti ricordare che il decreto di depennamento potrà intervenire solo a seguito di una sentenza individuale negativa.
Il testo integrale dell’ordinanza.