RICOSTRUZIONI DI CARRIERA RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO

Sul tema del riconoscimento del servizio pre-ruolo è intervenuta la Corte di Cassazione con due recenti sentenze 31149/2019 e 31150/2019 con particolare riguardo al personale ATA.
Sentenza 3149/2019
Sentenza 31150/2019
Nota di lettura

PERSONALE DOCENTE
La Corte di Cassazione con la sentenza 31149/2019 si è pronunciata su un contenzioso relativo alle regole che si applicano alla ricostruzione di carriera.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un trattamento discriminatorio (sulla base della direttiva sul lavoro a termine 70/1999/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato senza pre-ruolo.
La norma vigente (art.485 T.U. D.L.vo 297/94) prevede che nella ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo sia valutato per intero per i primi 4 anni  e venga invece valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4.

ESEMPIO
Docente con 7 anni di precariato:
ai fini della ricostruzione di carriera sono riconosciuti i primi 4 anni per intero, mentre i restanti 3 anni vengono calcolati per i 2/3 ovvero 4 + 2/3 * 3 = 4+2 = 6

Al docente assunto in ruolo senza pre-ruolo tutto il servizio di ruolo viene valutato per intero ai fini della progressione.
Ricordiamo che, sempre secondo il testo unico, l’anno è valido per intero se il contratto, o vari contratti cumulati, raggiungono almeno 180 giorni o se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1 febbraio a scrutini compresi.

Si rammenta inoltre che ad oggi in applicazione dell’ART 4, comma 3 del DPR 399/88, il servizio pre-ruolo non riconosciuto in prima battuta, viene riallineato al compimento del sedicesimo anno di servizio per la scuola secondaria di II grado e del diciottesimo per tutti gli altri docenti.

In considerazione di quanto espresso potrebbe essere opportuno, con riferimento ai docenti assunti a tempo indeterminato con un servizio pre-ruolo superiore ai quattro anni, un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il ricalcolo di tutti i servizi pre-ruolo, anche quelli inferiori a 180 giorni.

In sostanza, si tratta di comparare il servizio riconosciuto nella ricostruzione di carriera in base al relativo decreto con quello derivante dalla somma di tutti i periodi di servizio pre-ruolo.

Possono verificarsi i seguenti casi:
– l’anzianità calcolata con il tradizionale metodo previsto dall’art.485 del T.U. è maggiore della anzianità calcolata sommando tutti i giorni di supplenza; in questo caso non è necessaria alcuna ulteriore azione;

– l’anzianità calcolata secondo i principi indicati dalla sentenza nella Corte di Cassazione è maggiore di quella calcolata con il tradizionale metodo previsto dall’art.485 T.U. In questo caso, può essere conveniente, dal punto di vista economico, la richiesta del ricalcolo della ricostruzione di carriera attraverso la presentazione di un ricorso al giudice del lavoro competente per territorio.

ESEMPIO 1
Docente con 5 anni di pre-ruolo con supplenze tutte al 31/08
Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, avrà ottenuto il riconoscimento di 4 anni e 8 mesi; con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione avrebbe diritto a 5 anni.

ESEMPIO 2
docente con 5 anni di pre-ruolo di cui 1 anno al 31/08, 2 anni al 30/06 e due anni validi ex art.489 con 200 gg.
Con la ricostruzione di carriera ex art.485 T.U. ha diritto a 4 anni e 8 mesi
Con il ricalcolo sommando tutte le giornate pre-ruolo ha diritto al riconoscimento di 3 anni e 9 mesi. E’ pertanto evidente che in questo caso non è conveniente richiedere il ricalcolo.

PERSONALE ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, con la sentenza n. 31150/2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal MIUR avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino relativa all’accertamento del diritto del personale ATA al computo dell’effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo. I giudici della Cassazione con tale sentenza hanno affermato il principio di diritto valido e cioè quello per cui al personale ATA spetta l’integrale valutazione del servizio.

Tenuto conto che al personale ATA non si applica la disposizione ex art.489 (validità dell’anno scolastico con almeno 180 gg.) risulta sempre conveniente il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre-ruolo.

Anche per il personale ATA si rammenta che ad oggi in applicazione dell’ART 4, comma 3 del DPR 399/88, il servizio pre-ruolo non riconosciuto in prima battuta, viene riallineato al compimento del diciottesimo anno per i DSGA e del ventesimo anno per tutto il personale ATA.
Ovviamente anche questa condizione va verificata.

Al fine di valutare i reali benefici del ricorso, è di conseguenza necessario valutare caso per caso.

Si invitano pertanto gli interessati a compilare il form sottostante. Saranno successivamente contattati.

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