cisl scuola cuneo

Ordinanza n.172 del 4 Dicembre 2020

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

La norma è sostituita con norma successiva

IL MINISTRO

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica”, e in particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il quale prevede che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”;
VISTO Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e in particolare l’articolo 32, comma 6 sexies che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;§
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTA La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59” e in particolare l’articolo 4, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2 bis del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dell’articolo 32, comma 6 sexies del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, una ordinanza che definisca termini e modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967 concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte tecniche, al fine della predisposizione dell’Ordinanza ministeriale di cui all’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e acquisitene le proposte;
SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché della dirigenza scolastica;
VISTO il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) nel corso della seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con
le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: la modifica all’articolo 3, comma 3, in quanto si ritiene essenziale il riferimento all’uso del registro elettronico; l’espunzione dell’esempio A/3 e la riconduzione dell’esempio A/2 nel corpo delle linee guida, eliminando l’allegato, in quanto si tratta di due esempi di elaborazione del modello base proposto alla tabella A/1;
RITENUTO altresì di valutare, caso per caso, i suggerimenti di una diversa formulazione di alcuni passaggi delle linee guida, accogliendo le proposte che rendono il testo più chiaro;

ORDINA
Articolo 1
(Definizioni)

  1. La presente ordinanza disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.
  2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
    a) Ministro dell’istruzione: Ministro;
    b) Ministero dell’istruzione: Ministero;
    c) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41: legge;
    d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione;
    e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione:
    Indicazioni Nazionali.

Articolo 2
(Finalità)

  1. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

Articolo 3

(Modalità di valutazione degli apprendimenti)

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è
    espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso
    l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un
    giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
  2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano
    triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che
    restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti
    verificati.
  3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie
    interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di
    valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone.
  4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel
    curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
  5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni
    Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
  6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di
    apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle
    competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
    a) In via di prima acquisizione
    b) Base
    c) Intermedio
    d) Avanzato
  7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa.
  8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del
    comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano
    disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.

Il Ministro dell’Istruzione

Articolo 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento)

  1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati
    nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
    66.
  2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del
    piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8
    ottobre 2010, n. 170.

Articolo 5

(Linee guida per la valutazione degli apprendimenti)

  1. Le Linee guida di cui all’Allegato A, parte integrante della presente ordinanza, individuano elementi
    funzionali alla costruzione del documento di valutazione.
  2. Le Linee guida suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni
    Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole discipline del curricolo e con la certificazione
    delle competenze rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria.

Articolo 6

(Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche)

  1. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza
    con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle
    Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine
    sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione
    finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi
    nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.
  2. Il Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro dell’istruzione 4 agosto 2020, n. 597, formula al
    Ministero proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, di formazione e di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Province autonome di Trento e Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e
    di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina

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