
LE NOVITA’ DEL CCNL 2019-21
ASSENZE, PERMESSI
Assenze e permessi
Art. 35 – Ferie, permessi e assenze del personale a T.D.
- Esteso a tutto il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto il diritto di fruire di 3 giorni di permesso retribuito;
- Estesa a tutto il personale assunto a tempo determinato la disciplina delle assenze per gravi patologie;
- Le assenze per malattia parzialmente retribuite NON interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
Art. 38 – Ferie
Non interrompono la maturazione delle ferie:
- Le assenze per malattia;
- Le assenze parzialmente retribuite;
- Le assenze per sciopero.
Art. 34 – Congedi dei genitori
- Introdotto il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni (retribuiti al 100%) precedentemente previsto solo per gli altri dipendenti pubblici
- L’intero periodo di congedo parentale (non solo i primi 30 giorni) per le lavoratrici madri (o in alternativa i padri) non comporta riduzione delle ferie.
- Ridotto da 15 giorni a 5 giorni il periodo necessario per le richieste di congedo parentale.
Art. 17 – Congedi per donne vittime di violenza
- Esteso da 90 a 120 giorni, per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione, il diritto di astenersi dal lavoro nell’arco del triennio.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le ferie non fruite all’atto della cessazione del rapporto di lavoro potranno essere monetizzate nei casi in cui le cause della mancata fruizione (ivi compreso l’eventuale congedo obbligatorio di maternità o paternità) non siano riconducibili al dipendente.
Transizione di genere
- Il CCNL introduce norme per la tutela del benessere psicofisico di tutti i lavoratori e le lavoratrici.
- Accordo di riservatezza confidenziale con l’Amministrazione.
- Creazione di un ambiente inclusivo con riconoscimento anche di identità alias.

Lavoro agile e da remoto
– Previste due modalità:
- lavoro agile
- lavoro da remoto
– La modalità di lavoro a distanza si applica al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
– L’Amministrazione garantisce in caso di lavoro a distanza le stesse opportunità per progressioni di carriera, progressioni economiche e iniziative di formazione;
– Lo svolgimento del lavoro da remoto non modifica la natura del rapporto in atto.
Lavoro agile
– L’adesione al lavoro agile è consensuale e volontaria
– Il lavoro agile è consentito:
- Sia al personale assunto a tempo indeterminato sia a quello assunto a tempo determinato;
- Con rapporto di lavoro sia full time, sia part time.
– Il confronto a livello di scuola individua i criteri generali, le modalità attuative e i criteri di priorità per l’accesso.
– Il lavoro agile è articolato in:
- fascia di contattabilità (quella in cui il lavoratore può essere contattato dall’Amministrazione). Questa fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero
- fascia di inoperabilità (quella in cui al lavoratore non può essere richiesta alcuna prestazione lavorativa). La durata della fascia comprende 11 ore consecutive.
– Nella fascia di contattabilità il lavoratore può fruire di permessi orari previsti dal CCNL o dalle leggi.
Lavoro da remoto
– La prestazione lavorativa è resa con vincolo di tempo e con il rispetto degli obblighi di presenza.
– La strumentazione necessaria è messa a disposizione dall’Amministrazione.
– Il lavoro può essere svolto:
- Presso il domicilio del lavoratore.
- In altro luogo concordato precedentemente con l’Amministrazione.
– L’Amministrazione è tenuta alla verifica della idoneità del luogo in cui il lavoratore presta servizio.
