cisl scuola cuneo

LE NOVITA’ DEL CCNL 2019-21

ASSENZE, PERMESSI

Assenze e permessi

Art. 35 – Ferie, permessi e assenze del personale a T.D.

  • Esteso a tutto il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto il diritto di fruire di 3 giorni di permesso retribuito;
  • Estesa a tutto il personale assunto a tempo determinato la disciplina delle assenze per gravi patologie;
  • Le assenze per malattia parzialmente retribuite NON interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti

Art. 38 – Ferie

Non interrompono la maturazione delle ferie:

  • Le assenze per malattia;
  • Le assenze parzialmente retribuite;
  • Le assenze per sciopero.

Art. 34 – Congedi dei genitori

  • Introdotto il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni (retribuiti al 100%) precedentemente previsto solo per gli altri dipendenti pubblici
  • L’intero periodo di congedo parentale (non solo i primi 30 giorni) per le lavoratrici madri (o in alternativa i padri) non comporta riduzione delle ferie.
  • Ridotto da 15 giorni a 5 giorni il periodo necessario per le richieste di congedo parentale.

Art. 17 – Congedi per donne vittime di violenza

  • Esteso da 90 a 120 giorni, per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione, il diritto di astenersi dal lavoro nell’arco del triennio.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

Le ferie non fruite all’atto della cessazione del rapporto di lavoro potranno essere monetizzate nei casi in cui le cause della mancata fruizione (ivi compreso l’eventuale congedo obbligatorio di maternità o paternità) non siano riconducibili al dipendente.

Transizione di genere

  • Il CCNL introduce norme per la tutela del benessere psicofisico di tutti i lavoratori e le lavoratrici.
  • Accordo di riservatezza confidenziale con l’Amministrazione.
  • Creazione di un ambiente inclusivo con riconoscimento anche di identità alias.

Lavoro agile e da remoto

– Previste due modalità:

  • lavoro agile
  • lavoro da remoto

– La modalità di lavoro a distanza si applica al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
– L’Amministrazione garantisce in caso di lavoro a distanza le stesse opportunità per progressioni di carriera, progressioni economiche e iniziative di formazione;
– Lo svolgimento del lavoro da remoto non modifica la natura del rapporto in atto.

Lavoro agile

– L’adesione al lavoro agile è consensuale e volontaria
– Il lavoro agile è consentito:

  • Sia al personale assunto a tempo indeterminato sia a quello assunto a tempo determinato;
  • Con rapporto di lavoro sia full time, sia part time.

– Il confronto a livello di scuola individua i criteri generali, le modalità attuative e i criteri di priorità per l’accesso.
– Il lavoro agile è articolato in:

  • fascia di contattabilità (quella in cui il lavoratore può essere contattato dall’Amministrazione). Questa fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero
  • fascia di inoperabilità (quella in cui al lavoratore non può essere richiesta alcuna prestazione lavorativa). La durata della fascia comprende 11 ore consecutive.

– Nella fascia di contattabilità il lavoratore può fruire di permessi orari previsti dal CCNL o dalle leggi.

Lavoro da remoto

– La prestazione lavorativa è resa con vincolo di tempo e con il rispetto degli obblighi di presenza.
– La strumentazione necessaria è messa a disposizione dall’Amministrazione.
– Il lavoro può essere svolto:

  • Presso il domicilio del lavoratore.
  • In altro luogo concordato precedentemente con l’Amministrazione.

– L’Amministrazione è tenuta alla verifica della idoneità del luogo in cui il lavoratore presta servizio.

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