
Le relazioni sindacali nella scuola
PARTE COMUNE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Le relazioni sindacali nella scuola sono disciplinate dal Titolo II Parte A del CCNL 19/21.
L’articolo 4, rubricato “Obiettivi e strumenti”, stabilisce al comma 1 che: “Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.
Il sistema delle relazioni è lo strumento per costruire relazioni tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali stabili e caratterizzate da:
- partecipazione attiva e consapevole;
- correttezza e trasparenza dei comportamenti;
- dialogo costruttivo;
- reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi;
- prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Obiettivi delle relazioni sindacali
Il comma 2 stabilisce gli obiettivi delle relazioni sindacali:
- contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
- migliorare la qualità̀ delle decisioni assunte;
- sostenere la crescita professionale e l’aggiornamento del personale e i processi di innovazione organizzativa;
- attuare la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
Modelli relazionali
Il comma 3 stabilisce che le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
- contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove previsto anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi.
I modelli relazionali, ossia le forme e le modalità con cui si attuano le relazioni sindacali sono regolati dai contratti collettivi di comparto.
La partecipazione
La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
La partecipazione si articola, a sua volta, in:
a) informazione (art. 5);
b) confronto (art. 6);
c) organismi paritetici di partecipazione (art. 7).
Comma 5
Comma 6 (novità)
Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste.
L’informazione (articolo 5 CCNL 19/21)
È il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.
Fermo restando gli obblighi in materia di trasparenza, l’informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste negli artt. 30, 81, 123 e 149 (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali).
Deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali (secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza): o di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare o di esprimere osservazioni e proposte
Oggetto di informazione: tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, in quanto l’informazione costituisce il presupposto per la loro attivazione.
Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all’art. 5, comma 2, dele medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti.
I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Oltre alle materie oggetto del confronto e della contrattazione integrativa:
– proposta di formazione delle classi e degli organici;
– criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Nelle Istituzioni Scolastiche e educative l’informazione è data dal Dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
La corretta informazione è il presupposto basilare per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Le modalità con le quali, al di là delle prescrizioni ordinamentali, viene gestita la comunicazione e la circolarità delle informazioni, caratterizzano e denotano lo “stile organizzativo” che ciascun Dirigente – pro tempore – imprime alla governance dell’Istituzione scolastica affidatagli.
Il confronto (art. 6 CCNL)
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione. Consente ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni – di:
- esprimere valutazioni esaustive;
- partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare
Le materie di confronto
A livello di istituzione scolastica, sono oggetto di confronto:
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché́
- i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione
- scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
Modalità di attuazione
Si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali (art. 6, comma 1) degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste dall’informazione.
A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.
L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Il confronto non è contrattazione (finalizzata alla stipulazione di un accordo che impegna le parti) e pertanto non implica come esito l’accordo (o il mancato accordo) tra le parti.
Organismo paritetico per l’innovazione (art. 7 CCNL)
L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa nazionale su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione.
Per il settore scuola è costituito presso il MIM, per il settore AFAM e per il settore Università presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale.
Le amministrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornare la composizione.
È la sede dove si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative per approfondire e formulare proposte su:
- progetti di organizzazione, di innovazione e di miglioramento di servizi
- tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi vita e di lavoro (valido solo per il settore scuola e per il settore AFAM).
