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Le preferenze nelle assegnazioni provvisorie

Quali e quante preferenze

Per quanto riguarda le preferenze esprimibili nella domanda è utile chiarire cosa non si può inserire.

Ovviamente dobbiamo partire dal presupposto che la prima preferenza sarà corrispondente alla scuola o alle scuole situate nel comune di ricongiungimento al familiare, parte dell’unione civile o convivente al quale si desidera avvicinarsi; è obbligatoria l’indicazione del codice del comune di riferimento (comune di residenza della persona alla quale ci si ricongiunge) prima dell’inserimento di preferenze su scuole/comuni diversi da quello in cui risiede il suddetto familiare.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze indicate nell’art. 8 del contratto.

Non si possono chiedere più province in quanto l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia. In caso di assegnazioni provvisorie interprovinciali è possibile optare per i posti comuni e posti di sostegno; per tale tipologia di posto è necessario possedere il requisito di almeno un anno di servizio su posto di sostegno oppure possesso di specializzazione.

Nella domanda è possibile indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).

Preferenze analitiche

Riguardano specifiche scuole richieste mediante il codice meccanografico identificativo

Preferenze sintetiche 

Riguardano interi comuni, distretti e province. Con la preferenza sintetica, quindi, si chiedono, indistintamente, tutte le scuole ubicate nel comune, distretto o provincia richesti, senza alcun ordine di priorità tra loro.

Ordine delle preferenze

Nella domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare (al genitore, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente o ai figli) è necessario indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Il docente interessato a specifiche scuole nel comune di ricongiungimento che intende chiedere anche scuole di altri comuni, nell’inserire le preferenze dovrà seguire il seguente ordine:

1- scuole del comune di ricongiungimento (preferenze analitiche)

2- comune di ricongiungimento (preferenza sintetica)

3- scuole di altri comuni (preferenze analitiche)

4- provincia in cui è ubicato il comune di ricongiungimento (preferenza sintetica)

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