
Interdizione post partum
Interdizione post partum (Capo II e III del D.Lgs. 151/2001)
La normativa innanzitutto prevede che l’interdizione post partum può essere richiesta ogni qualvolta si verifica l’esistenza di una situazione di rischio e può coprire i seguenti periodi (uno solo od entrambi):
- dall’inizio dello stato di gravidanza fino a due mesi prima del parto (data di inizio dell’astensione obbligatoria);
- dai tre mesi dopo il parto (termine dell’astensione obbligatoria) fino al settimo mese del nascituro.
Generalmente nella scuola le figure che possono essere coinvolte sono:
- Insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria;
- Insegnanti di sostegno (prioritariamente, infanzia e primaria);
- Personale ATA
Con riguardo alla procedura è compito del Dirigente valutare i rischi, per la gravidanza e per il periodo post-parto, e individuare conseguentemente i lavori vietati e quelli che richiedono particolari misure.
Sarà compito quindi del dirigente:
- allontanare immediatamente da un eventuale situazione di rischio, esonerando il dipendente da lavori a rischio e/o modificandogli l’organizzazione del lavoro, ove necessario e ove possibile;
- assegnare ad altra mansione compatibile, ove possibile
Qualora le modifiche delle condizioni non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il Dirigente dovrà informare per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino al settimo mese del figlio.
L’istanza può essere presentata anche direttamente dalla lavoratrice. È sufficiente essere munita del certificato medico che attesti lo stato di gravidanza recarsi presso la Direzione Territoriale del lavoro territorialmente competente.
Il Provvedimento è emesso dal Servizio di Ispezione del lavoro della DTL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della documentazione completa.
