cisl scuola cuneo

I diritti sindacali

Premessa
I diritti sindacali sono garantiti da norme di legge e dalla contrattazione collettiva quadro e nazionale di comparto. Le relazioni sindacali sono destinate a determinare le modalità di applicazione di tali diritti nell’ambito della singola istituzione scolastica, in modo da contemperare il loro esercizio con le esigenze di continuità dell’attività didattica e amministrativa, fermo restando che, trattandosi di diritti espressamente garantiti, non possono essere negati.

Permessi sindacali

I permessi di competenza della RSU sono quantificati dall’art. 28 comma 3 del CCNQ del 04/12/2017. Il contingente complessivo annuo dei permessi sindacali (per la RSU nel suo complesso) è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

All’inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente fornisce alla RSU informativa sul monte ore complessivo a disposizione per i permessi.I permessi devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU per l’esercizio delle proprie funzioni e devono essere richiesti al Dirigente Scolastico (fac- simile di richiesta).

Il diritto di assemblea

Il personale della scuola ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali durante l’orario di lavoro per 10 ore pro capite retribuite in ciascun anno scolastico, in locali idonei concordati con il Dirigente Scolastico.
N.B.: Durante la fase pandemica, le assemblee si sono svolte, sovente, in modalità telematica o mista. In ogni caso, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela delle misure di prevenzione, la RSU individua le modalità più opportune per la partecipazione alle assemblee che possono anche essere inserite nel regolamento.

In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (docenti ed ATA) non possono essere tenute più di 2 assemblee al mese. Le assemblee che si svolgono a livello di singola scuola, nell’ambito dello stesso comune, possono avere durata massima di 2 ore.
La durata delle assemblee territoriali (che riguardano più scuole) è definita dalla contrattazione regionale tenendo, anche, conto dei tempi di andata e ritorno del personale.

Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

  • singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative
    del comparto;
  • dalla RSU nel suo complesso (non dai singoli componenti) con le modalità previste nell’art.
    4, c. 3, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 4.12.17;
  • dalla RSU congiuntamente con una o più OO.SS. rappresentative del comparto.
    Le assemblee che coinvolgono il personale docente coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere; nei convitti possono svolgersi in orario diverso, definito con la contrattazione d’istituto, nell’osservanza del minor disagio possibile per gli alunni mentre quelle per il personale ATA possono svolgersi anche in orario non coincidente con quello dei docenti, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede, l’eventuale partecipazione di sindacalisti esterni e l’ordine del giorno, sono comunicate al Dirigente scolastico almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta (CCNL 2016/18).La comunicazione dell’assemblea deve essere affissa lo stesso giorno in cui è pervenuta all’albo della scuola, comprese le sezioni staccate o succursali; altre organizzazioni sindacali possono presentare, entro 48 ore, richiesta di assemblea per la stessa data e ora, concordando un’assemblea congiunta o separata.La comunicazione definitiva dell’assemblea o delle assemblee va affissa all’albo della scuola e delle altre eventuali sedi entro lo stesso termine.

Contestualmente all’affissione all’albo, la comunicazione dell’assemblea deve essere diffusa al personale mediante circolare interna al fine di raccogliere la dichiarazione scritta di partecipazione degli interessati in servizio nell’orario dell’assemblea; tale dichiarazione fa fede ai fini del calcolo del monte ore individuale (anche in caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento) ed è irrevocabile.

Per le assemblee indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, devono essere concordati con il Dirigente scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo della convocazione. Non possono essere svolte assemblee in ore coincidenti con esami e scrutini finali.
Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, il dirigente scolastico sospende le attività didattiche nelle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario, per le ore coincidenti con quelle d’assemblea, del personale che presta regolare servizio. Tenuto conto che il CCNQ 4/12/2017 all’art. 4 comma 6 prevede che “durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili” è opportuno, in sede di contrattazione di istituto, prevedere il numero di unità ATA che devono essere in servizio (es.: centralino, ingresso, ecc.).

La bacheca sindacale

La RSU, come anche le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto scuola, ha diritto di disporre in ogni edificio scolastico (e quindi in ogni sede di scuola, plesso, sezione staccata, sezione coordinata) dell’uso gratuito di appositi spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati ovvero utilizzando ausili informatici che siano conformi alle disposizioni generali sulla stampa e che contengano notizie di carattere esclusivamente sindacale. La richiesta di fruizione dei predetti spazi deve essere rivolta al capo di istituto (Dirigente scolastico); non è prevista la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico per l’affissione in bacheca dei documenti di carattere sindacale.

Un particolare caso di bacheca sindacale è quella informatica con le conseguenti modalità di utilizzo/autorizzazione.
Innanzitutto, è necessario precisare che il diritto di affissione di cui godono le organizzazioni sindacali è sancito dall’art. 25 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale prevede che: “Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.” Con riferimento all’ambito del lavoro pubblico, l’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 stabilisce che i soggetti sindacali “hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni,

testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica”.
Di conseguenza, il diritto sindacale di affissione si estende anche all’ utilizzo dei sistemi informatici, tra cui può essere incluso il sito istituzionale dell’Amministrazione datrice di lavoro, ma previo accordo con la scuola. Le RSU possono pretendere l’attivazione di una modalità informatica ma non possono pretendere di decidere da soli quale sia questa modalità. Ovviamente, ove ci si accordi per utilizzare il sito web della scuola, la bacheca sindacale va ben distinta dalle aree obbligatorie del sito della scuola (esempio: sezione amministrazione trasparente, sezione albo on line, sezione privacy e note legali). È, evidentemente, necessario dare a chi gestisce l’albo sindacale on line permessi di accesso che consentano a questa persona di inserire informazioni e contenuti solo in quella parte del sito.

Disponibilità dei locali

L’art. 5 CCNQ 4/12/2017 dispone che le Amministrazioni con almeno duecento dipendenti debbano porre permanentemente e gratuitamente a disposizione della RSU l’uso continuativo di un idoneo locale comune, per consentire l’esercizio della propria attività.
Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 200, gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione stessa nell’ambito della struttura lavorativa.

La RSU può inoltre concordare con il Dirigente Scolastico di utilizzare, se disponibile, un armadio dotato di serratura per raccogliere materiale sindacale e di cancelleria.

Prerogative delle Organizzazioni sindacali

Al termine della parte che tratta dei diritti sindacali delle RSU, riteniamo opportuno precisare anche quali sono le prerogative di competenza delle diverse tipologie di Organizzazioni Sindacali.

Organizzazioni Sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL di lavoro
Con propria delibera l’ARAN ha approvato le tabelle con cui viene accertata la rappresentatività delle diverse sigle sindacali per il triennio contrattuale 2019-2021. Per il comparto Istruzione e Ricerca sono considerate organizzazioni rappresentative, nell’ordine:
1. CISL FSUR
2. FLC CGIL
3. FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
4. SNALS CONFSAL
5. FEDERAZIONE GILDA UNAMS
6. ANIEF

Ai sensi del CCNQ 4.12.2017 (Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali), le organizzazioni rappresentative hanno, fra l’altro, diritto di:

  • nominare propri terminali associativi (art. 3)
  • indire assemblee in orario di lavoro (art. 4)
  • affiggere testi e comunicati, utilizzando ove possibile anche ausili informatici (art. 5)
  • utilizzare locali per attività e riunioni (art. 6)
  • fruire di distacchi e permessi (artt. 7-10).

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa e gli altri modelli relazionali previsti dal CCNL, l’ARAN ha chiarito, con propria comunicazione del 19 luglio 2018 (prot. 13927), in risposta a un quesito proposto dal MIUR in data 23 maggio 2018 (nota prot. 15598) che solo le sigle firmatarie del Contratto Nazionale sono ammesse alla contrattazione integrativa e agli altri istituti di partecipazione (informativa e confronto).
Il concetto è ripreso nella nota inviata in data 26 luglio 2018 dal Capo di Gabinetto del MIUR (prot. 21252), nella quale, con riferimento alla risposta dell’ARAN, testualmente si afferma: “Nello specifico viene chiarita, per tutti i modelli relazionali previsti ai vari livelli, la coincidenza dei soggetti titolati ad essere ammessi alla contrattazione integrativa e agli istituti di partecipazione con le sole organizzazioni sindacali firmatarie, fatte salve le prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro”.
In altra comunicazione dell’ARAN (13929 del 19 luglio 2018, in risposta a quesito di un Dirigente Scolastico) viene ribadito come “a livello di istituzione scolastica la delegazione di parte sindacale sia composta dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL”, specificando inoltre che “Tali soggetti sono gli stessi titolari delle altre modalità relazionali, ivi inclusa l’informazione”.
Organizzazioni Sindacali Rappresentative
Con riferimento alla già citata delibera dell’ARAN con la quale si è accertata la rappresentatività delle diverse sigle sindacali per il triennio 2019-2021 e ai sensi del CCNQ 4.12.2017, ne discende

che le Organizzazioni Sindacali rappresentative hanno diritto a:

  • nominare propri terminali associativi (art. 3)
  • indire assemblee in orario di lavoro (art. 4)
  • affiggere testi e comunicati, utilizzando ove possibile anche ausili informatici (art. 5)
  • utilizzare locali per attività e riunioni (art. 6)
  • fruire di distacchi e permessi (artt. 7-10)

Altre organizzazioni sindacali
In base a quanto su esposto, si evince che le altre organizzazioni/associazioni sindacali non hanno il diritto di fruire dei diritti sindacali previsti dal CCNQ 4.12.2017.
Ne discende che gli eventuali incontri con i lavoratori (assemblee) potranno essere indetti esclusivamente fuori dall’orario di servizio degli stessi lavoratori.
Inoltre, l’ARAN, con il parere del 4 agosto 2020 n. 149 ha precisato che:
– le garanzie costituzionali dei diritti sindacali sono precisate, a livello di legislazione nazionale, nella legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) che – pur garantendo con l’articolo 14 a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e si svolgere attività sindacale – nel titolo III (dedicato ai diritti e alle prerogative sindacali) ne individua i titolari nelle Rsa (per la scuola, RSU) di cui all’articolo 19 della legge citata; pertanto, anche nello statuto dei lavoratori, i diritti sindacali come la bacheca e i locali non sono attribuiti a qualunque organizzazione sindacale, ma esclusivamente a quelle a cui è consentito costituire le Rsa (RSU);
– nel settore pubblico il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal D.Lgs. 165/2001, il quale all’articolo 42 afferma che nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalla legge 300/1970 e s.m.i.;
– fino a quando non verranno emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino queste disposizioni, le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 421/1992, osservano le disposizioni vigenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini del- l’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della con- trattazione collettiva.
Per cui, un sindacato non rappresentativo nel comparto di riferimento non ha diritto ad alcun diritto e prerogativa sindacale.

Per riepilogare:

Il diritto di sciopero

Il 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra l’ARAN e le OO.SS. rappresentative l’Accordo sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero che ha sostituito l’allegato al CCNL 1998/2001 del 29 maggio 1999 e che attua le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Il nuovo Accordo uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto “Istruzione e Ricerca”; tali disposizioni interessano, quindi, la scuola, le università, l’AFAM, gli Enti di ricerca.
Nel corso della trattativa, l’azione sindacale della CISL Scuola è stata ispirata principalmente dall’obiettivo di:

– mantenere invariate le prestazioni indispensabili come già declinate nel precedente allegato al CCNL 1998/2001;
– conservare per il personale la libertà di comunicazione della scelta circa la partecipazione o meno allo sciopero;

– rinforzare le comunicazioni che le Istituzioni scolastiche devono fornire alle famiglie in occasione dello sciopero.
Essendo un accordo che, come detto, riguarda tutto il comparto “Istruzione e Ricerca” le parti dell’Accordo che interessano le Istituzioni scolastiche sono contenute negli articoli 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13.

È stata, inoltre, prevista una apposita clausola sperimentale atta al monitoraggio delle ricadute dell’Accordo sulla disciplina dei tempi e della durata delle azioni di sciopero nelle scuole.Le norme dell’accordo si applicano al personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo de- terminato, esclusi i dirigenti.

I servizi indispensabili

In caso di sciopero, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative, benché riordinati e suddivisi in gruppi rispetto al contenuto del precedente accordo, restano invariati, e sono:

A) relativamente ai servizi dell’istruzione scolastica:

  • a1) le attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
    esami finali nonché degli esami di idoneità. Personale coinvolto:
    – Docenti
    – Assistente Amministrativo
    – Assistente Tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
    – Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
  • a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio. Personale coinvolto:
    – Collaboratore Scolastico
  • a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne. Personale coinvolto:
    – Educatore

– Infermiere
– Collaboratore scolastico

B) relativamente all’igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone:

  • b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi.
    Personale coinvolto:
    – Assistente del reparto o del laboratorio
    – Collaboratore scolastico (eventualmente, per garantire l’accesso ai locali)
  • b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
    Personale coinvolto:
    – Cuoco e/o
    – Collaboratore Scolastico
    C) relativamente alle attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico:
  • c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento
    comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.
    Personale coinvolto:
    – Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza) – Collaboratore Scolastico (per le eventuali attività connesse)
  • c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame.
    Personale coinvolto:
    – Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
    – Addetto alle aziende agrarie – Collaboratore scolastico
    D) relativamente all’erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento:

• d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi

adempimenti.
Personale coinvolto:
– DSGA e/o
– Assistente Amministrativo

Protocollo di intesa nelle singole scuole

Per esplicita volontà dell’Accordo, nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso, in ogni istituzione scolastica il Dirigente scolastico e le Organizzazioni Sindacali ammesse alle trattative nazionali (CISL Scuola, FLC Cgil, Uil Scuola, Snals, Gilda, Anief) hanno predisposto un protocollo di intesa per l’individuazione del numero dei lavoratori interessati e dei criteri per l’individuazione degli stessi.

Tra i vari criteri adottabili, l’Accordo prevede esplicitamente che devono essere privilegiati quello della volontarietà dei lavoratori e in subordine, quello della rotazione. In ogni caso, il protocollo dovrà tendere ad utilizzare il contingente minimo di lavoratori per assicurare le prestazioni indispensabili. Una volta definito il protocollo il Dirigente scolastico ha emanato un regolamento in applicazione del protocollo stesso.

Procedure da seguire in occasione dello sciopero

In base al nuovo protocollo, in occasione di ogni azione di sciopero:

  • i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche per e-mail, il personale a comunicare la
    propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria
    intenzione circa l’adesione;
  • la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso
    in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le
    prestazioni indispensabili;
  • non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, manifesti
    l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).
    Comunicazioni alle famiglie Le scuole comunicano alle famiglie, nelle forme ritenute più adeguate (sito internet, e-mail, appositi avvisi sul registro elettronico, ecc.) e almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero le seguenti informazioni:
  • indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
  • le motivazioni inerenti alla vertenza;
  • i dati relativi
  • alla rappresentatività a livello nazionale;
  • alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello
    di singola istituzione scolastica;
  • alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati
    nell’anno scolastico e in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che vi
    hanno aderito;
  • l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
  • l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione in base delle comunicazioni rese dal
    personale.

Contingenti di personale atti a garantire le prestazioni indispensabili

I Dirigenti scolastici individuano, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente so- stituzione. Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all’interessato entro le 24 ore successive.

Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

I Dirigenti scolastici sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, e a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Tempi e durata delle azioni di sciopero:

– non possono essere proclamati scioperi a tempo indeterminato;
– il primo sciopero non può superare la durata di una giornata. Per la medesima vertenza, gli scioperi successivi al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
– gli scioperi brevi – alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.
Nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno.
Se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.
Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero). Per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
l’intervallo minimo tra l‘effettuazione di uno sciopero e la successiva nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di 12 giorni. Saranno le Amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell’esistenza di scioperi già dichiarati;
– in caso di calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi;
non sono consentiti scioperi che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, i singoli punti di erogazione o plessi);

– rimane il limite individuale di sciopero fissato a:
– 40 ore per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) – 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria. Deve comunque essere garantita l’erogazione, nell’anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo della classe;
– gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;
– gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
– gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

– sono individuati alcuni periodi in cui non potranno essere proclamati scioperi (franchigie): – dall’1 al 5 settembre
– nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pa- squale.

Clausola sperimentale (art. 12 del nuovo protocollo)

La disposizione che prevede comunque l’erogazione del 90% dell’orario complessivo delle classi assume un carattere sperimentale, volta a garantire il contemperamento del diritto di sciopero e quello all’istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti. Verrà costituita una commissione (costituita dall’ARAN, OO.SS. rappresentative e Ministero) che avrà il compito di valutare, sulla base di precisi dati, l’impatto della clausola sperimentale anche in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio delle azioni di sciopero avviato, in questo anno scolastico, dal Ministero. Nel caso in cui dal monitoraggio emergessero criticità le parti si sono impegnate a rivedere l’accordo.

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