cisl scuola cuneo

Funzioni strumentali

L’art. 33, comma 1, del CCNL 2006/2009 recita: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI “.

La legge 107/2015 ha lasciato inalterate le prerogative del Collegio docenti. A tal proposito è opportuno ricordare che l’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 297/94, stabilisce che una delle prerogative del collegio docenti è deliberare su tutto ciò che concerne il funzionamento didattico. Il CCNL scuola ha riconosciuto al Collegio docenti il potere di identificare i docenti adatti a ricoprire le funzioni strumentali.


Da un punto di vista storico le funzioni strumentali corrispondono a quelle che una volta erano le “funzioni obiettivo”. Queste erano ben definite a livello nazionale. Le funzioni strumentali con l’autonomia sono più ampie e non sono più definite a livello nazionale; vengono “identificate con delibera del Collegio docenti in coerenza con il PTOF che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari”. 

I docenti che ricoprono le funzioni strumentali non hanno una delega, ma un’attribuzione di incarico; non si pongono in linea gerarchica ma professionale- consulenziale. Le FS fanno parte dello staff del Ds, ma non rientrano nel 10% dell’organico dell’autonomia di cui il comma 83 art. 1 L. 107/2015. 
Il Collegio docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione del PTOF. I provvedimenti di nomina/incarico delle funzioni strumentali spettano al Dirigente Scolastico sulla base di quanto stabilito dal Collegio docenti. 

L’art. 33, comma 2, del CCNL 2006/2009 recita: “Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione”.
Il comma 2 stabilisce pertanto che le funzioni strumentali siano identificate con delibera del Collegio docenti in coerenza con il PTOF che, congiuntamente, ne viene a tracciare sia i criteri di attribuzione che il numero e i destinatari. 
Viene previsto altresì che non è possibile comportare esoneri totali dall’insegnamento e che i relativi compensi siano stabiliti in sede di contrattazione di istituto.

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