
FERIE DOCENTI E PERSONALE ATA
L’articolo 13 comma 1-13 CCNL del 2006/2009, l’articolo 38 CCNL 2019/2021 (ex articolo 13 comma 14 e 15) CCNL 2019/2021 e l’articolo 35 CCNL 2019/2021 (ex art 19 CCNL 2006/2009) contengono le disposizioni inerenti alle ferie del personale docente e ATA.
Il nuovo CCNL è stato approvato il 18 gennaio 2024 modificando quindi parzialmente il precendente CCNL datato 29 novembre 2007.
Partendo da una considerazione di carattere generale si può dire che le ferie sono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato (art. 36 Cost.), la cui finalità è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
Spieghiamo ora il contenuto degli articoli.
ARTICOLO 13
FERIE
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Per quanto concerne le ferie le prime considerazioni da fare sono inerenti al periodo di ferie retribuito del personale scolastico che consiste in:
- 30 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore a 3 anni
- 32 giorni per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore a 3 anni
Per anzianità di servizio s’intende il servizio prestato a qualunque titolo, pertanto per il personale di ruolo si deve conteggiare anche il servizio prestato come supplente nei tre anni.
Per il personale docente che presta servizio su 5 giorni settimanali, il sesto giorno è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie.
Da notare che nell’ipotesi di assunzione o cessazione dal servizio, per quell’anno scolastico specifico la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerara come mese intero.
Anche se il lavoratore ha ususfruito dei permessi premio quali come previsti all’articolo 15 (i 3 giorni per lutti e gli 8 giorni per la partecipazione a concorsi e esami), conserva comunque il pieno diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non monetizzabile e devono essere richieste al dirigente scolastico.
Il personale docente può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In sintesi:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
- durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi
elettorali e per i concorsi; - dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale
fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività
funzionali all’insegnamento; - dal 1° luglio al 31 agosto (solo docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto
al 31/8).
Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 gg. ferie (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Il personale docente a tempo indeterminato potrà ususfruire delle ferie entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica in caso di esigenze particolari di servizio o motivate esigenze personali o di malattia. Identica situazione si figura per il personale ATA ma con scadenza per usufruire delle ferie entro l’aprile dell’anno scolastico successivo, sentito il parere del DSGA.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico anche frazionandole in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.
Se il lavoratore deve interrompere le ferie per motivi di servizio avrà diritto al rimborso delle spese viaggio per il ritorno imporvviso e per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese in caso di malattia documentata o ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni ma l’amministrazione deve poter compiere gli accertamenti dovuti.

ARTICOLO 38
FERIE
Il periodo di ferie non può essere ridotto per malattia, per assenze parzialmente retribuite o per sciopero anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 35
FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
In linea generale al personale a tempo determinato si applicano le stesse regole che si applicherebbero al personale assunto a tempo indeterminato a norma del CCNL.
Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e se il rapporto di lavoro è troppo breve per poter usufruire delle ferie, queste verranno liquidate al termine dell’anno scolastico e,
comunque, nell’ultimo contratto dell’anno.
Il personale docente e ATA a tempo determinato con supplenza annuale al 30/06 o al 31/08 assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 9 mesi in un triennio scolastico ma la retribuzione, in questi casi, sarà corrisposta per intero durante il primo mese di assenza, per il 50% nel terzo mese e sarà nulla per i restanti mesi. Identica situazione per chi insegna religione cattolica.
Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico assente per malattia avrà diritto alla conservazione del posto non oltre i 30 giorni annuali e saranno retribuiti al 50%.
In ogni caso le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a:
- 3 giorni retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini entro il primo grado. (computato nell’anzianità di servizio)
- 15 giorni retribuiti per licenza matrimoniale. (computato nell’anzianità di servizio)
- 3 giorni retribuiti per motivi personali o famigliari all’anno. (solo in caso di contratto 30/06 o 31/08)
- 6 giorni non retribuiti a anno scolastico. (solo per contratti diversi da quelli al 30/06 o al 31/08)
- 8 giorni non retribuiti per concorsi o esami. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
In linea generale al personale a tempo determinato si applicano le stesse regole che si applicherebbero al personale assunto a tempo indeterminato a norma del CCNL.
