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CURA DELL’IGIENE PERSONALE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: A CHI SPETTA?

Quotidianamente si susseguono nelle scuole della Provincia polemiche e informazioni errate sull’esigenza di prestare assistenza alle alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria nell’utilizzo dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
A chi spetta questo delicato compito?
Il CCNL 2019 – 21 fornisce una risposta: l’Art. 50 c. 2 del CCNL prevede che le quattro aree in cui è classificato il personale ATA (Collaboratori, Operatori, Assistenti, Funzionari e Elevate Qualificazioni) siano descritte da declaratorie che individuano sia i requisiti di accesso all’area, sia le competenze richieste, che le mansioni esigibili dal personale.
Tali declaratorie delle aree del sistema di classificazione del personale ATA sono contenute nell’Allegato A al contratto. 
Riportiamo qui di seguito quanto indicato in riferimento ai Collaboratori.

 

A proposito dello svolgimento dell’assistenza necessaria “nelle scuole dell’infanzia e primaria nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale” è intervenuta una nota ARAN. La nota non fa altro che ribadire quanto contenuto nell’Allegato A al contratto (vedi sopra), anzi sottolinea che in tali incombenze rientrano anche le attività rivolte al “pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini”. L’ARAN ricorda inoltre quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale “si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”.

E’ una novità?
Quanto indicato nell’Allegato A del CCNL 2019-21 non costituisce affatto una novità. Già il CCNL 2006-09 all’Art. 47 demandava alla Tabella A “Profili di area del Personale ATA” che prevedeva proprio l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona da parte dei Collaboratori Scolastici.
Area A
“Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.”

Non è quindi corretto affermare che il nuovo CCNL ha portato un aggravio al personale ATA Collaboratore Scolastico. Il nuovo Contratto non modifica nulla rispetto al passato, si premura piuttosto di chiarire aspetti che già prima di oggi erano discussi e oggetto di interpretazioni errate, purtroppo anche da parte di fonti autorevoli.

Un pò di storia
Unicamente a titolo informativo, riportiamo qui di seguito un excursus storico a cura della Segreteria Nazionale CISL Scuola.

Innanzitutto, è necessario tenere distinto il periodo ante anno 2000 – quando il personale era parte assoggettato al contratto degli Enti Locali e in parte a quello della scuola – dal periodo successivo (che, con la Legge 124/1999, ha trasferito allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che opera nelle scuole).

Fino al 1999 nella scuola elementare l’obbligo della assistenza igienica e motoria era garantito dal “mansionario” dei bidelli dipendenti dei Comuni. Il medesimo mansionario, approvato con il DPR 347/1983 (confermato poi nei successivi Contratti collettivi per gli Enti Locali), prevedeva espressamente, tra le mansioni dei bidelli, le attività di cura dell’igiene personale degli utenti dei servizi.

Nella scuola media, il CCNL dell’agosto 1995 disponeva che i “bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

Infine, nella scuola superiore i bidelli dipendevano in alcuni casi (istituti professionali, istituti tecnici) dalle Amministrazioni provinciali e in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica. Di conseguenza, ai primi si applicavano le norme dei contratti degli enti locali e agli altri il CCNL del comparto scuola.

Il Decreto Legislativo 112/1998, intervenendo sul decentramento amministrativo, attribuisce le funzioni di “supporto alla integrazione scolastica” ai Comuni (per la scuola materna, elementare e media) e alle Province (per tutti i tipi di scuola superiore).

A seguito dell’entrata in vigore della L.124/1999, fra l’allora Ministero della Pubblica Istruzione, l’U.P.I., l’A.N.C.I. e le organizzazioni sindacali viene sottoscritto un Protocollo di intesa il 12 settembre 2000. Il Protocollo era finalizzato a individuare i servizi e le risorse necessarie a garantire un’efficace e corretta gestione del servizio scolastico (con tale atto vengono definite anche le cosiddette “funzioni miste” per il personale ATA). L’art.2, punto B) del protocollo prevede che “l’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL- comparto Scuola 26/05/1999 – art.31 – Profilo A/2 collaboratore scolastico… Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica”.

Nella citata tabella A/2 vengono ricompresi, tra gli altri, i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia, di vigilanza, di collaborazione con i docenti l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’uscita e l’assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Nel rinnovo per il biennio economico del 15 marzo 2001, la tabella D che definisce i profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo, modifica, almeno in parte, le competenze del collaboratore scolastico. Infatti, oltre a riproporre quanto già disposto con riferimento agli alunni portatori di handicap, a corredo della tabella A/2 si precisa che “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Viene, altresì, ribadita la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento dei collaboratori anche con riferimento all’integrazione e alla prevenzione della dispersione scolastica.

Con la successiva Intesa dell’8 marzo 2002, oggetto di un’apposita sequenza contrattuale in applicazione di quanto previsto dall’art.18 del CCNL 15/03/2001, si attribuisce espressamente, ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell’infanzia la funzione aggiuntiva.

Il CCNL 2002/2005, I biennio economico, all’art.47 disciplina il rapporto di lavoro del personale ATA disponendo che i relativi compiti sono costituiti:

  1. a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
  2. b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

L’attribuzione degli incarichi è compito del Dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Gli incarichi specifici sono quindi incarichi che per il loro svolgimento richiedono un maggior impegno e pertanto il contratto nazionale prevede, coerentemente, una retribuzione accessoria a ciò finalizzata.

Il successivo CCNL relativo al II biennio economico 2004/05, all’art.7, introduce negli ordinamenti ATA le cosiddette “posizioni economiche” che, in sostanza, sono da interpretarsi quali sviluppi orizzontali finalizzati alla valorizzazione professionale destinati ai lavoratori delle aree A (collaboratori) e B (Assistenti).

L’attribuzione delle posizioni economiche avviene previa frequenza e positivo superamento di un corso di formazione, e comporta l’affidamento di ulteriori e più complesse mansioni che, per il personale collaboratore scolastico, riguardano l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.

Il CCNL 2006/09 non interviene sui profili professionali del personale ATA, così come il successivo CCNL 2016/18 (sottoscritto, come si ricorderà, dopo circa dieci anni di blocco dei rinnovi contrattuali).

Sull’argomento, infine, è doveroso ricordare anche l’intervento della VI sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza 22786/2016, ha condannato penalmente tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile.

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