
Congedo biennale
D.L.vo 119/2011 art. 4 (dal 5 al 5 quinquies)
L’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 viene modificato in toto dal D.L.vo 119/2011. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 183/2010, sono ridefiniti i criteri che disciplinano il congedo, i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante.
Il congedo può essere accordato ad un unico lavoratore dipendente (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato e non può superare, nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni indipendentemente dal numero dei familiari assistiti.
Il diritto a fruire del congedo straordinario spetta:
- ai due genitori, anche adottivi, per i quali non corre obbligo di convivenza. Possono fruirne in maniera alternativa ma non cumulativa. I genitori possono usufruire dei tre giorni di permesso, del riposo giornaliero di due ore, del prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno;
- al coniuge convivente del soggetto con handicap;
- a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;
- a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.

L’età avanzata del coniuge convivente non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.
Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio, nell’ambito dello stesso mese può̀ fruire, sia del congedo biennale che dei permessi.
Nel caso di fruizione nello stesso mese del congedo, dei permessi, di ferie, di aspettative o di altre tipologie di assenze, non è previsto il riproporzionamento dei permessi e del congedo.
Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 43/2012
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
La richiesta di fruizione deve essere presentata al datore di lavoro, che concede il congedo entro 60 giorni dalla richiesta a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il congedo può essere fruito anche se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, qualora lo richiedano i sanitari della struttura.
Fermo restando il limite dei due anni, per i lavoratori con part- time verticale la durata del congedo straordinario per l’assistenza a figli e familiari con grave disabilità va conteggiata in misura proporzionata al numero delle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Occorre, inoltre, specificare che tale modalità applicativa continua a verificarsi sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Nel caso, poi, che il dipendente dovesse decidere di ritornare a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà nuovamente riproporzionato sulla base delle giornate lavorative a tempo pieno.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Dipartimento della Funzione Pubblica nota prot. n. 0036667 del 12 settembre 2012
Trattamento economico del congedo biennale
D.L.vo 119/2011 art. 4 (5 ter)
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità di cui trattasi deve corrispondere a quella percepita quale ultima retribuzione ai sensi dell’art. 42, comma 5-ter, del D.L.vo 151/2001 che espressamente prevede: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione”.
A ribadire il concetto, la recente circolare della Funzione Pubblica, la n. 1 del 2012, alla lettera d) rubricata “Il trattamento spettante durante il congedo”, specifica che “l’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo”.
La norma rinvia a quanto previsto dall’art. 23 del D.L.vo 151/2001 “Calcolo dell’indennità” laddove la locuzione “retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” non può che essere interpretata in modo coerente con quanto previsto dal resto delle norme e quindi inserirsi in un ragionamento ormai plausibilmente accreditato. Non ci sono dubbi, pertanto, che per “ultimo mese di lavoro” non possa che intendersi l’ultimo mese lavorato, in quanto ogni differente interpretazione, riferita al mese immediatamente antecedente il congedo, non solo contraddirebbe quanto disposto dal legislatore, ma di fatto, andrebbe anche oltre ciò che le parole esprimono.
Il periodo massimo di due anni è coperto da contribuzione figurativa fino ad un importo annuale massimo, che attualmente ammonta a € 45.471,78, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT. L’importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell’ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
Il congedo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell’Ente datore di lavoro.
Il periodo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFS/TFR.
Per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità ai fini della ricostruzione di carriera, a nostro avviso, il congedo è valido a tal fine. Riteniamo che non vi sia ragione per sostenere una interpretazione restrittiva come quella proposta nella nota prot. n. 2285 del 15 gennaio 2023 del Dipartimento Funzione Pubblica da noi contestata. Infatti, considerando che il comma 5 quinquies espressamente elenca i casi di esclusione dal computo del congedo, risulta chiaro che l’unico aspetto non disciplinato dall’art. 42 è quello relativo alla modalità di fruizione del congedo stesso, e che, solo per tale aspetto, sarà necessario il rinvio all’art. 4, comma 2, della L. 53/2000 ai sensi del quale il congedo può essere fruito in modo “continuativo o frazionato”.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Circolare INPS 59/2012
Nota DFP n. 2285/2013
Concetto di convivenza
Legge 183/2010 art. 24
Il diritto al congedo biennale è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato con autodichiarazione ai sensi della Legge 445/2000 dalle quali risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione ai sensi della DPR 223/1989 art. 4. Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del referente unico e dell’assistito siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico).Il requisito si intende altresì̀ soddisfatto nei casi in cui sia attestata con dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea (diversa dalla dimora abituale/residenza del dipendente e del disabile), ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 DPR 223/1989.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Computo dei periodi
Il congedo biennale rientra nell’ambito dei due anni di congedo riconosciuto ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 8 marzo 2000 n. 53 a ciascun lavoratore dipendente per gravi e documentati motivi familiari. Pertanto, eventuali periodi già fruiti per congedo per gravi e documentati motivi familiari devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo biennale per l’assistenza all’handicap.
Utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, il dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari “ex art. 5 legge 53/2000. Al contrario, un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi non retribuiti “per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo potrà essere riconosciuto ma solo nel limite di ulteriori otto mesi.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Configurabilità del congedo in presenza di attività lavorativa del disabile assistito
Il diritto alla fruizione del congedo nel medesimo periodo in cui il disabile assistito svolga attività lavorativa non può essere escluso a priori. Infatti, l’assistenza può consistere in attività collaterali ed ausiliarie al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, attività di assistenza che non richieda necessariamente la presenza del disabile ma che risulti di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro esami clinici ecc.).
Non si esclude, inoltre, che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia necessità di assentarsi per svolgere l’attività per conto del disabile, nella quale non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile assistita si rechi regolarmente al lavoro.
Funzione pubblica nota n. 44274 del 5/11/2012
Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 30/2010

Fruizione frazionata e ripresa di servizio
Il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni interi, ma non ad ore. Nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tuttavia, laddove un periodo di congedo venga seguito, dopo un’interruzione festiva, da altra tipologia di assenza (ferie, malattia o altro) la ripresa del servizio da parte del lavoratore non è dovuta. Di conseguenza, in caso di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (ipotesi di settimana corta) il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati laddove il lavoratore si assenti per altra causa.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Riproporzionamento giorni di permesso
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente, nel corso del mese, fruisca di altre tipologie di assenza, quali ad esempio assenza per malattia, maternità, ecc. non è possibile legittimare un riproporzionamento del diritto ai permessi, in quanto tali assenze giustificate sono riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Al contrario, nell’ipotesi in cui il dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), è possibile prevedere un riproporzionamento dei tre giorni mensili di permesso spettanti in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.
Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
Rapporto di lavoro part-time
Il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58 “Rapporto di lavoro a tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che: …“nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”.
Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104 prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente abile e senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto a tre giorni di permesso mensile.
Quindi anche i tre giorni di permesso ex art. 33 legge 104, di cui beneficia il personale in servizio con contratto part-time verticale, vengono computati in analogia a quanto previsto per il personale a tempo pieno.
Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il lavoratore presta la sua attività di servizio, sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.
Anche per la durata del congedo straordinario dei due anni del personale beneficiario della legge 104/92, il calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua attività in regime di part-time verticale.
Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell’orario su 5 giorni settimanali) ricadenti nel periodo non lavorativo devono essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo, se al termine dello stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.
Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà detratto dal complessivo periodo biennale, per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile da parte del lavoratore.
Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
