Pervengono a codesta struttura richieste di approfondimento in merito a possibili impugnazioni/ricorsi avverso il concorso straordinario, in particolare legati dall’eventuale possibilità di non presenziare alla prova a causa della situazione di emergenza COVID 19. Riportiamo a tal proposito l’approfondimento svolto dallo studio legale nazionale Cisl Scuola che ha approfondito la materia al fine di verificare la possibilità giuridica di esperire possibili azioni giudiziarie preventive per il rinvio delle prove scritte a tutela di tutti i docenti ammessi alla procedura concorsuale in considerazione della grave situazione epidemiologica e l’aumento dei contagi da Covid-19.
Il Ministero dell’Istruzione ha proceduto alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020, del diario delle prove scritte della procedura straordinaria di cui al Decreto Direttoriale n. 510 del 23.04.2020.
Sotto un primo profilo è necessario sin da subito specificare che per procedere dinanzi alla autorità giudiziaria nei procedimenti civili ed amministrativi occorre avere un interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 del c.p.c. .
Detto interesse ad agire è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 19 agosto 2000, n. 11010).
Infatti poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri (Cass. Sez. L., Sentenza n. 24434 del 23/11/2007).
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale (Cass. Sez. Un. 15.1.1996, n. 264; Cass. 18.4.2002, n. 5635) poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche.
Nel caso specifico, il rischio epidemiologico non potrebbe in alcun modo costituire tutela di una situazione futura meritevole di interesse se non nel caso di positività al Covid 19 e al relativo diritto alla tutela della salute con rinvio della prova a favore del contagiato.
Ed infatti solo nel caso di positività al Covid 19 (o di quarantena disposta dalle competenti autorità) l’aspirante docente potrebbe vantare un diritto meritevole di tutela (partecipazione alle prove scritte del concorso in una sessione straordinaria) con ricorso al giudice.
Una tutela preventiva ai soli fini ipotetici (rischio di contrarre il Covid 19) infatti per i principi giuridici sopra riportati non sarebbe suscettibile di ricevere accoglimento in sede giudiziaria.
Sotto un secondo profilo, inoltre, occorre anche considerare che, qualora l’impugnativa sia proposta dinanzi al giudice Amministrativo, lo stesso dovrà attenersi ad una valutazione di eventuale illegittimità dell’atto amministrativo (nel caso di specie diario delle prove scritte della procedura straordinaria) e non alla opportunità dello stesso che rimane circostanza discrezionale del potere politico.
Ed infatti la discrezionalità nel decidere le tempistiche di una prova scritta concorsuale non possono essere oggetto di giudizio da parte dell’autorità giudiziaria la quale deve attenersi ad una valutazione di legittimità dell’atto amministrativo.
Anche in questo caso la tutela giudiziaria resterebbe ancorata solo ed esclusivamente alla inidoneità del concorrente a partecipare alle prove scritte provando l’impossibilità dovuta al contagio già avvenuto o probabilmente in corso e non al pericolo imminente.
Pertanto, per i motivi ed i principi esposti, si ritiene non condivisibile l’indicazione fornita da alcuni studi legali di procedere all’impugnazione dell’atto amministrativo contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 con cui è stato disposto il diario delle prove scritte della procedura concorsuale, e di valutare meritevole di tutela solo le posizioni individuali di positività al Covid 19 e di situazioni ad esso assimilate (es. quarantena) dinanzi all’autorità competente (giudice amministrativo trattandosi di procedura concorsuale).
Ed infatti l’impossibilità di partecipare alla prova per il concorrente contagiato o in quarantena non dipende dalla mera volontà individuale o dal proprio stato di salute, ma da norme di legge che dispongono un periodo di isolamento.
Solo in tale situazione, si ritiene possibile ricorrere al Giudice Amministrativo per richiedere prove suppletive per sostenere l’esame scritto.
Infine, è da rimarcare come sul punto si sia più volte espressa la magistratura amministrativa la quale ha ritenuto che “L’insorgere di una patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso legittima il rinvio della prova se il candidato fa tempestivamente constare l’impedimento attraverso la produzione di idoneo certificato medico e se i tempi di guarigione sono compatibili con una conclusione delle operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non ne vanifichi la finalità.” (Tar Emilia Romagna sez. I, 1° agosto 2013 n. 568).