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Cassazione ordinanza n. 28111-2019

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – NULLITA’ SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28111/2019 ha affermato il principio, per cui IL POTERE
DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DEI DOCENTI, IN CONCRETO, SPETTA ALL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

IL CASO

Una docente a tempo indeterminato aveva chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Torino
l’Amministrazione chiedendo L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ O DELL’ ILLEGITTIMITÀ DELLE
SANZIONI ENTRAMBE DI CINQUE GIORNI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE
IRROGATELE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Alla base della tesi sostenuta dalla ricorrente, le considerazioni secondo cui, l’adozione dei
provvedimenti impugnati non rientrava nella competenza del dirigente scolastico, in virtù del
combinato disposto dell’art. 55-bis del D.lgs 165/2001 e dell’art. 492 del D.lgs 297/94.

LE DECISIONI DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI APPELLO

Il Tribunale di Torino respingeva la domanda.
LA CORTE D’APPELLO, in riforma della sentenza di primo grado, HA ANNULLATO LE SANZIONI DISCIPLINARI irrogate dal dirigente scolastico alla docente AFFERMANDO CHE, NON E’ CONDIVISIBILE QUANTO SOSTENUTO DAL MIUR SECONDO CUI IL DIRIGENTE SCOLASTICO POTEVA VERIFICARE IN BASE ALLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA SE LA SANZIONE DA IRROGARE RIENTRAVA NELLA PROPRIA COMPETENZA.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il MIUR ha presentato ricorso in
Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Dalla ricostruzione normativa effettuata dai giudici di legittimità circa la disciplina applicabile alla
fattispecie in esame (fatti accaduti prima delle modifiche apportate al D.lgs 165/2001 dal D.lgs
75/2017 – Madia), risulta che al personale docente ed educativo della scuola si applicano, in base
al rinvio operato dal CCNL Scuola del 29 novembre 2007, capo X “Norme disciplinari, art. 91, le
sanzioni previste dalle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del Decreto legislativo 297 del
1994, in applicazione delle norme generali di cui all’art. 55 del D.lgs 165/2001.
Ciò posto la Corte, come già espresso in diverse precedenti pronunce, ha affermato che LA
COMPETENZA AD INIZIARE, SVOLGERE E CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEVE ESSERE
DETERMINATA IN RAGIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE COME STABILITO IN ASTRATTO, IN
RELAZIONE ALLA FATTISPECIE LEGALE NORMATIVA O CONTRATTUALE.
I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ HANNO PERTANTO CHIARITO CHE L’ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE
INDIVIDUATO IN MODO UNIVOCO E CHIARO, A PRESCINDERE E, COMUNQUE, ANTERIORMENTE
RISPETTO AD UNO SPECIFICO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
Per tale motivo, la Corte, valutando i fatti della causa di cui trattasi, ha stabilito che con riguardo al
personale docente ed educativo della scuola, POICHÉ PER LE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 494, COMMA
1 DEL DLGS 297/94 (lettere a) per atti non conformi alle responsabilità , ai doveri e alla correttezza
inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente
ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione
ai doveri di vigilanza) LA FATTISPECIE LEGALE DI RIFERIMENTO È QUELLA DELLA SOSPENSIONE
DALL’INSEGNAMENTO O DALL’UFFICIO FINO AD UN MESE, SUSSISTE UNICAMENTE LA COMPETENZA
DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e non del dirigente scolastico, trattandosi di
infrazioni punibili con una sanzione più grave rispetto a quella di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per dieci giorni.
La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha chiarito che IL POTERE DI SOSPENSIONE DEI
DOCENTI FINO A DIECI GIORNI, SEPPUR PREVISTO DALLA LEGGE QUALE COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA, TUTTAVIA, RISULTA IN CONCRETO NON UTILIZZABILE IN QUANTO NON VI È UNA FATTISPECIE DISCIPLINARE CONTRATTUALE O LEGALE A CUI POTERLA APPLICARE E NON POTENDO IL DIRIGENTE EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE EX ANTE DELLA SANZIONE IRROGABILE AL CASO CONCRETO SULLA BASE DI VALUTAZIONI IPOTETICHE E DISCREZIONALI RIGUARDANTI LA MINORE O MAGGIORE GRAVITÀ DEI FATTI.

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