
Attività funzionali all’insegnamento
L’articolo 44 del CCNL (rubricato Attività funzionali all’insegnamento), nel definire l’attività funzionale all’insegnamento, elenca quali attività ne fanno parte.
Il comma 1 sancisce che: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici”.
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di:
- programmazione;
- progettazione;
- ricerca;
- valutazione;
- documentazione;
- aggiornamento e formazione;
compresa:
- la preparazione dei lavori agli organi collegiali;
- la partecipazione alle riunioni;
- l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Adempimenti dovuti
Il comma 2 stabilisce che tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- alla correzione degli elaborati;
- ai rapporti individuali con le famiglie
Tra gli adempimenti dovuti rientrano anche le seguenti attività:
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 44, comma 3, punto c);
- l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (art. 44, comma 7).
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
- partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Riepilogando le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative;
40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da

Attività di formazione
Con riguardo alle attività di formazione il comma 4 introduce un’importante novità stabilendo che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.
Attività collegiali a distanza
A tal proposito il comma 6 introduce importanti novità. Con regolamento di istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza:
- delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5;
- di alcune attività di cui al comma 3, lett. a) e b) art. 44, che non rivestono carattere deliberativo.
È possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività di cui al comma 3, lett. a) e lett. b), art. 44, che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a).
