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Attività funzionali all’insegnamento

L’articolo 44 del CCNL (rubricato Attività funzionali all’insegnamento), nel definire l’attività funzionale all’insegnamento, elenca quali attività ne fanno parte.

Il comma 1 sancisce che: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici”. 

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di:

  • programmazione;
  • progettazione;
  • ricerca;
  • valutazione;
  • documentazione;
  • aggiornamento e formazione;

compresa:

  • la preparazione dei lavori agli organi collegiali;
  • la partecipazione alle riunioni;
  • l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Adempimenti dovuti

Il comma 2 stabilisce che tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

  • alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • alla correzione degli elaborati;
  • ai rapporti individuali con le famiglie

Tra gli adempimenti dovuti rientrano anche le seguenti attività:

  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 44, comma 3, punto c);
  • l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (art. 44, comma 7).

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

  1. partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  2. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
  3. svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Riepilogando le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono: 

  • 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative; 

40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 

Attività di formazione

Con riguardo alle attività di formazione il comma 4 introduce un’importante novità stabilendo che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.

Attività collegiali a distanza 

A tal proposito il comma 6 introduce importanti novità. Con regolamento di istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza:

  • delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5;
  • di alcune attività di cui al comma 3, lett. a) e b) art. 44, che non rivestono carattere deliberativo.

È possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività di cui al comma 3, lett. a) e lett. b), art. 44, che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a).

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