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INCOMPATIBILITA CARICHE SOCIETARIE

INCOMPATIBILITA’: ASSUNZIONE DI CARICHE ALL’INTERNO DI SOCIETA’

L’assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro risulta tra le incompatibilità di tipo assoluto, vengono escluse le società cooperative. 

Rif. Art. 508 c. 10 c.11 Dlgs 297/1994

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi dii società cooperative.

L’incompatibilità riguarda l’assunzione di cariche, differente anche nelle diverse tipologie di società, come l’esercizio di poteri di rappresentanza, di amministrazione e di attività in nome e per conto della società stessa.

Lo stesso divieto è ribadito dall’Art. 53 del Dlgs  165/2001, fatta salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all’Art. 6 c. 2 del DPCM  117/1989 e all’Art. 57 e ss L 662/1996.

Possono costituire utile riferimento in tal senso:
– Consiglio di Stato, VI sez., 24/10/1991, n. 705
– Consiglio di Stato, VI sez., 24/09/1993, n. 629

La partecipazione quale attività di socio a società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice, è da considerarsi esercizio del commercio e dell’industria, ovvero incompatibile.

Sono esclusi i casi che vedono la responsabilità del socio limitata per legge o per atto costitutivo della società.

Risultano quindi compatibili:

  • la funzione di  socio con responsabilità limitata nella società semplice (ex art.2267 Codice Civile) 
  • la funzione di socio accomandante nella società di accomandita semplice, in quanto a differenza del socio accomandatario a cui è attribuita la gestione della società, il socio accomandante risponde solo delle quote societarie in suo possesso, esercitando quindi responsabilità limitata.

Costituiscono altresì incarichi compatibili il ruolo di presidente o amministratore di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro.

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