ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO BIS: CHIARIMENTI

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, pubblichiamo l’allegato B al DM 108/2022. Alla lettera C, a proposito dei servizi valutabili, è indicato quanto segue:
Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

decreto-ministeriale-108-del-28-aprile-2022-allegato-b-tabella-dei-titoli-valutabili

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